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COSTITUZIONE E LAVORO

La nostra Costituzione di fronte ai cambiamenti tecnologici-conoscitivi, con le loro conseguenze nella società, è stato il tema affrontato con il Prof. Mauro Volpi, docente di Diritto Costituzionale all’Università di Perugia, Costituzionalista di fama nazionale e già membro laico del Consiglio superiore della Magistratura. L’incontro ha riguardato soprattutto le “previsioni” della Costituzione in materia di lavoro e sulla loro perdurante attualità per rendere i ragazzi consapevoli del significato profondo del sistema giuridico della Repubblica, allo scopo di renderli cittadini attivi. Questa riflessione è stata di fatto ineludibile perché i mutamenti conoscitivi e tecnologici hanno comportato cambiamenti irreversibili visibili nelle nuove organizzazioni del lavoro, nei sistemi di comunicazione e nella vita quotidiana delle persone. Tali veloci cambiamenti devono vedere la scuola come parte attiva ed utile alla società, consapevoli che per che formare persone e cittadini attivi si deve guardare con sguardo aperto al futuro nel campo più difficile da immaginare in questo momento: il mondo del lavoro; con il “diritto che nasce vecchio” nella sua “legge ordinaria” che regola i rapporti di lavoro ma che possiede il “faro” della Carta costituente.

L'incontro è stato introdotto da Anna e Vanessa, ripreso da Luca, Lorenzo ed Ettore . Le foto sono di Giorgia.

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Le riflessioni su quello che è stato analizzato dal prof. Volpi sono state approfondite nel lavoro di gruppo di Anna, Vanessa, Valentino, Luca e Stefano. La sintesi del loro lavoro, realizzata con una infografica, è visibile qua sotto: Costituzione e lavoro. Circa due settimane dopo l'incontro con il prof. Volpi, infatti, siamo ritornati nell'aula magna per presentare le nostre riflessioni: i ragazzi, utilizzando l'infografica costruita, hanno affrontato diverse tematiche sviluppate a partire dall'incontro con il Costituzionalista al loro gruppo classe.

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 Quello che segue  è un'estratto del loro lavoro riferito alla Costituzione e il diritto del lavoro con particolare riferimento alle tipologie contrattuali: "Il tema del nostro progetto è la Costituzione e il diritto del lavoro con particolare riferimento alle tipologie contrattuali.

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La Costituzione contiene i diritti inviolabili dell' uomo e l'organizzazione costituzionale dello Stato.

Entrata in vigore il 1º Gennaio del 1948 è composta da 139 articoli piu 18 disposizioni finali e transitorie. La prima parte riguarda i diritti inviolabili del cittadino( da 1 al 54), mentre la seconda parte riguarda l’organizzazione dello stato. Lo Stato è diviso in tre parti: Parlamento Governo e Magistratura. Il Parlamento ha il potere legislativo, cioè quello di fare le leggi, ed è diviso in: Senato e Camera dei Deputati. Il Governo ha potere esecutivo, cioè ha il compito di far attuare le leggi decise dal Parlamento. La Magistratura, che ha potere giudiziario, cioè quello di giudicare e punire chi trasgredisce le leggi. È rigida, compromissoria, votata, lunga e democratica.


Articolo 1. Democratica perchè la sovranità appartiene al popolo ( la esprime attraverso il voto); fondata sul lavoro importante perché deve garantire le premesse per lo sviluppo economico e sociale di una persona.


Articolo 4. La Repubblica riconosce a tutti i cittadini il diritto al lavoro e promuove le condizioni che rendano effettivo questo diritto. Il lavoro è importante perché crea premesse per lo sviluppo economico e sociale.
Robot e tecnologia: Con l’avvento di nuove tecnologie sempre più avanzate ed autonome, è ritornato a galla il discorso riguardante i posti di lavoro e di come queste nuove macchine possano rubarceli. È però necessario ricordarci che ogni dispositivo a nostra disposizione non è fatto per sostituirci, bensì non fanno altro che agevolarci nei nostri doveri; le intelligenze artificiali, infatti, non hanno ancora la stessa capacità creativa che gli uomini possiedono; esse sono solo capaci a seguire le istruzioni che noi gli impartiamo.


Art. 36. Diritto sindacale e diritto di sciopero inteso il primo come diritto di partecipare alle assemblee sindacali e di fare propaganda sindacale; il secondo diritto di astenersi dal lavoro per ottenere migliori condizioni economiche lavorative.


Art. 37 è strettamente collegato alla 1^ rivoluzione industriale, nata in Inghilterra nella seconda metà del 700. Con l’arrivo delle macchine nelle fabbriche, cambió radicalmente il modo di lavorare; infatti le operazioni manuali risultavano più semplici con l’aiuto di questi strumenti e per questo venivano fatti lavorare, soprattutto nell’industria tessile, anche donne e bambini la cui mano d’opera aveva un costo molto basso.
Erano esposti ad un duro sfruttamento dal momento che le ore di lavoro giornaliere oscillavano tra le 12 e le 16 ore. Inoltre vivevano in condizioni di sovraffollamento in case mal ridotte e in pessime condizioni igieniche. Proprio per questi motivi fu introdotto dai nostri costituenti l’articolo 37 che tratta della disciplina e della tutela del lavoro femminile e minorile. L’articolo in questione dice in modo esplicito che la donna ha gli stessi diritti e a paritá di condizioni di lavoro la stessa retribuzione di un lavoratore. Inoltre stabilisce il limite minimo di età per il lavoro salariato e dice che la Repubblica si impegna a tutelare il lavoro minorile e a garantire a parità di condizioni lavorative il diritto alla stessa retribuzione.


Art. 38: Un altro articolo molto importante è proprio l’articolo 38 che prevede la tutela del lavoratore in caso di infortunio (evento traumatico) o malattia (contatto con sostanze nocive). Questa tutela avviene grazie all’assistenza sociale data da organi e istituzioni specifico o integrati dallo Stato, che vale anche per coloro che hanno perso il lavoro con la disoccupazione involontaria, mentre i minorati e gli inabili hanno il diritto all’educazione e all’avviamento professionale.


Art. 46. Possibilità per i lavoratori di partecipare alla gestione e organizzazione dell' azienda. Quest'ultimo fu sicuramente un principio rivoluzzionario per il 1948 in un Paese uscito dal conflitto.

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La fisionomia del diritto del lavoro è cambiata una prima volta con la legge Biagi (2003) che ha previsto nuove tipologie contrattuali, la flessibilità del lavoro; nel corso degli anni si è reso necessario modificare tale legge per una maggior tutela del precariato in questo senso è intervenuta
la legge 92/2012.

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Dal 2012 si sono avute leggi in materia di diritto al lavoro, nel 2014 e 2016 che hanno cercato di tutelare i così detti lavoratori precari. Le principali tipologie di contratti a tempo determinato sono: 

  • APPRENDISTATO: è un contratto con il quale il giovane viene assunto è formato per il tipo di lavoro che andrà a fare. Ha diritto a ferie, riposo settimanale e malattia. Impara un mestiere e dopo 3 anni o viene licenziato (che è l’opzione più probabile) p viene assunto a tempo indeterminato. 

  • TIROCINIO: si acquisiscono competenze che serviranno all’individuo per scelte future. Non prevede un compenso ma arricchisce il curriculum.

  • CONTRATTO A CHIAMATA (o intermittenza): non si può lavorare per più di 400 ore per lo stesso datore di lavoro. Riguarda lavori stagionali o legati a spettacoli teatrali, televisivi e cinematografici.

  • PARTIME: può essere di tipo orizzontale, cioè il dipendente lavora tutti i giorni con un orario ridotto a 4 ore, o di tipo verticale, cioè il dipendente lavora 8 ore al giorno solo 3 volte a settimana.

  • PROGETTO (o cocopro): riguarda un progetto da realizzare, in materia di arte, scienza o letteratura, con lavoro prevalentemente proprio.

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Nel 2018 verranno introdotte alcune novità in merito ai contratti a tutela crescente a tempo indeterminato. Tale contratto pur avendo eliminato per i nuovi assunti l’articolo 18 continua a garantire ai lavoratori taluni diritti come ferie e permessi, malattia, maternità e indennità di disoccupazione. Tale contratto è riservato solo ai lavoratori neoassunti a seguito della riforma della Jobs Act. Tale contratto sostituisce tutte le forme di contratto di lavoro vigenti per cui i lavoratori saranno dipendenti a tempo indeterminato o determinato, apprendisti, autonomi con partita iva. Questa tipologia consente di aumentare l’occupazione e garantisce i minimi sindacali (ferie, malattia...). I benefici per l’azienda sono evidenti: sgravi fiscali (per 3 anni non paga i contributi), possibilità di licenziare il dipendente in caso di crisi pagando solo l’indennità di licenziamento.

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L'EMBLEMA DELLA REPUBBLICA E IL LAVORO

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Al termine del percorso ricordiamo come il "lavoro" non solo è concetto fondamentale introdotto nell'articolo 1 della nostra Costituzione, ma è parte dell'EMBLEMA della nostra Repubblica: è rappresentato dal simbolo dalla ruota dentata.

Vanessa ci sintetizza: "L’emblema della Repubblica Italiana è caratterizzato da 4 simboli/elementi:
- Stella: associata sin dall’epoca risorgimentale alla personificazione dell’Italia. Inoltre indica l’appartenenza alle forze armate italiane.
- Ramo di ulivo: simboleggia la volontà di pace della Nazione
- Ramo di quercia: simboleggia la forza e la dignità del popolo italiano
- Ruota dentata: simboleggia l’attività lavorativa che sta alla base della società del nostro Paese e che richiama il primo articolo della Carta Costituzionale ‘L’Italia è una Repubblica Democratica fondata sul lavoro’."

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L'immagine dell'emblema della Repubblica è presa da: http://www.quirinale.it/qrnw/simboli/emblema/emblema.html Qua potete leggere la sua storia.

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